IL DIRITTO DELLA FOTOGRAFIA DOPO LA FOTOGRAFIA
Terza Parte
Massimo Stefanutti, febbraio 2013

Ma il passo – oramai non più rivoluzionario – sarebbe quello di pensare ad un nuovo diritto (ibrido con caratteri del patrimoniale e del morale): “diritto di condivisione in rete delle immagini”.
Quando si immette  una fotografia (con opportuno allargamento alle altre opere dell’arte figurativa), deve sapere che gli altri la possono condividere (e cioè utilizzare all’interno della rete) e questo, come si dice, di “default”  ma con la possibilità di inibire tale meccanismo con l’esplicita volontà dell’autore o del titolare dei diritti sull’opera.

Magari per fini storici, didattici, culturali, sociali, per l’accrescimento della cultura e della conoscenza, a titolo personale e senza fine di lucro.
Dentro (o dietro) a questo nuovo diritto ce ne sono, poi, altri: riproduzione, elaborazione ed utilizzo, ecc. all’interno, comunque, di limiti molto precisi.
Con le dovute eccezioni: se qualcuno usa la foto per farci soldi, paga il giusto compenso.

Tutto avanza perchè siamo in un sistema complesso che si avvale di continue interazioni, di azioni progressive. Chi lavora insieme (nel senso che ha più prospettive o scelte davanti) ha più risultati di chi lavora da solo o ha una sola scelta. La rete è una grande possibilità di circolazione delle idee (purtroppo anche di quelle sbagliate): è, oramai, un diritto culturale fondamentale al pari della libertà di pensiero. Nel nostro paese, però, qualche norma esiste, anche se tanto vituperata in quanto parzialmente errata, e non ben compresa. Mi riferisco all’art. 70 comma 1 bis e all’art 71-nonies della L. 633/1941.

Il primo articolo afferma che:

”È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.”

Premesso che il regolamento non è stato ancora emanato e, di diritto, la norma appare così inapplicabile (6), di fatto è poco comprensibile cosa siano le immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate. Per la fotografia, bassa risoluzione vorrebbe dire pochi kilobyte o pochi dpi, quando tutte le immagini in rete, proprio per velocità di visualizzazione e trasferimento, sono di tale tipo: per cui la “libera pubblicazione” (qui probabilmente il poco accorto legislatore si riferiva sia alla possibilità di utilizzare  immagini a bassa risoluzione già in rete  e di pubblicarle – senza il consenso dell’autore – nella rete medesima ma non al di fuori di essa oltre che all’inserimento in rete di immagini (fotografie?) di opere protette dal diritto di autore), è ancor qui eccezione ai principi generali della legge sul diritto di autore e, pertanto, norma che apparirebbe esser imperativa e non derogabile dalla volontà dell’autore medesimo. E, ancora, si evidenzia come l’uso di tali immagini – sempre si spera con l’obbligatoria citazione del nome dell’autore anche se si tratta di fotografie semplici – sia limitato alla didattica ed alla scienza (rigorosamente non a fini di lucro per cui tali immagini non potrebbero mai esser edite su un sito con accesso a pagamento) con esclusione di tutte quelle forme di informazione e divulgazione (per esempio le enciclopedie on line) presenti sul web.

Ma occorre anche considerare l’art. 71-nonies L. 633/1941:

Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.”

Con questo articolo – inserito in attuazione della Direttiva 2001/29/CE – è stato adottato anche in Italia il c.d. modello dei three steps secondo il quale la valutazione dell’eccezione o della limitazione del diritto dell’autore, dovrebbe poter superare i predetti “tre scalini” per poter esser ammissibile e conforme alla regole comunitarie.
Qui si accenna solo al sistema che è tuttora ancorato ad un modello di base con eccezioni e limitazioni (a loro volta sottoposte a rigide barriere) che, di fatto, snaturano la natura della condivisibilità naturalmente (e tecnicamente) esistente nell’ambiente digitale ed impediscono un vera circolazione dei contenuti.

Massimo Stefanutti © 02/2013
Riproduzione Riservata

Avv. Massimo Stefanutti
Diritto della fotografia e della proprietà intellettuale
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Crediti
(6) Occorre doverosamente segnalare come l’articolo di legge qui commentato sia in palese violazione della Direttiva Europea per mancanza dei requisiti lì richiesti per assumere il rango di “eccezione e limitazione”; per cui, in un giudizio in Italia, potrebbe essere disapplicato.